La Cassazione e il furto (tentato) di una melanzana

Osservazioni a margine di Cass., Sez. V, 2.11.2017 (dep. 20.3.2018), n. 12823, Pres. Fumo, Rel. Micheli, ric. Saba

1. La sentenza che può leggersi in allegato, depositata dalla Cassazione nei giorni scorsi, annulla senza rinvio, perché il fatto non è punibile ai sensi dell’art. 131 bis c.p., la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello di Lecce nei confronti di un uomo per il furto, tentato, di una melanzana prelevata da un campo.

Il lettore si chiederà: ma è mai possibile che si celebri un processo penale, articolato su tre gradi di giudizio, per il furto, per giunta tentato, di una – una sola – melanzana?  E dopo aver letto la sentenza qui allegata si domanderà ancora: ma è mai possibile che nei primi due gradi di giudizio per quella bazzecola siano state pronunciate altrettante sentenze di condanna?

Cassazione sulla Idoneità a Testimoniare Minori

3.4. È opportuno ricordare che la valutazione circa l’attendibilità della persona offesa-teste, al pari di quella relativa all’ attendibilità del teste in genere, si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa. La valutazione del contenuto della dichiarazione del minore – parte offesa in materia di reati sessuali- in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame dell’attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto, e della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Tale considerazione non può che estendersi anche alla valutazione delle dichiarazioni del minore che venga ascoltato quale teste e le cui dichiarazioni vengano valutate quale elemento di riscontro esterno.

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